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Il trattamento integrativo rappresenta una sorta di credito IRPEF che spetta in relazione alle prestazioni di lavoro e risulta profondamente modificato a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il relativo importo incide direttamente sul netto in busta del lavoratore (non influenza, dunque, gli imponibili né previdenziale né fiscale), aumentandolo quando viene attribuito, riducendolo quando viene restituito perché non spettante.

POTENZIALI BENEFICIARI

I potenziali beneficiari del trattamento integrativo sono i titolari di

  • redditi di lavoro dipendente (articolo 49, comma 1 del TUIR) e
  • alcuni redditi assimilati (articolo 50, comma 1 del TUIR) quali
    • i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
    • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
    • le somme a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c);
    • i compensi per l’attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
    • le remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
    • le prestazioni pensionistiche di cui al D. Lgs n. 124/1993 (lett. h-bis);
    • i compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

CONDIZIONI RICHIESTE

Per aver diritto al trattamento integrativo, i potenziali beneficiari devono soddisfare due requisiti:

  • reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per periodo d’imposta;
  • imposta lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare superiore alle detrazionida lavorospettanti.
Per il periodo d’imposta 2024, il trattamento integrativo è riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000 a condizione che l’imposta lorda (determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati ex art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR) sia di importo superiore alla detrazione da lavoro in vigore nel 2023 (dunque, euro 1.880) e non a quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nel 2024 (pari ad euro 1.955).

In aggiunta, il trattamento integrativo spetta anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, per periodo d’imposta, a condizione che la somma delle detrazioni di seguito elencate sia di ammontare superiore all’imposta lorda:

  • detrazioni per carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari di cui all’art. 12 TUIR),
  • altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1, TUIR),
  • detrazioni per oneri
    • art. 15, comma 1, lettere a) e b), (detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021),
    • art. 15, comma 1-ter (detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche),
    • art. 15, comma 1, lettera c) (detrazione su spese mediche),
    • art. 16-bis (detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021).

MISURA

L’importo potenziale del trattamento integrativo, su base annua, è di euro 1.200 e compete in funzione alla durata del rapporto di lavoro, in base ai giorni di detrazione.

Con riferimento ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro, però, è determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l’imposta lorda (dunque, il trattamento è pari all’incapienza generatasi, nel limite annuo di euro 1.200).

ATTRIBUZIONE DA PARTE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA

I sostituti d’imposta, al ricorrere delle condizioni previste, riconoscono il trattamento integrativo spettante senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. In particolare, verificano la spettanza dell’agevolazione e determinano il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione tenendo conto

  • del reddito previsionale e delle detrazioni riferiti alle somme e ai valori che saranno corrisposti durante l’anno, nonché
  • dei dati di cui entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi derivanti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento.
Il sostituto d’imposta non procede all’erogazione del trattamento integrativo nel caso in cui il lavoratore abbia espresso specifica rinuncia in tal senso.

Il trattamento integrativo va rapportato al periodo di lavoro nell’anno e compete in funzione dei giorni di detrazione. Pertanto, mensilmente, l’importo spettante deve essere determinato dividendo l’ammontare annuo di euro 1.200 per 365 giorni e moltiplicando il quoziente così ottenuto per il numero dei giorni di detrazione effettivamente spettanti nel singolo mese di durata del rapporto.

In alternativa, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno, rispetto ai quali non assume rilevanza la considerazione dell’esatto numero dei giorni di ciascun mese, è possibile ripartire l’importo tenendo conto del numero dei periodi di paga in cui il beneficio stesso è erogato. In questo modo, si assegnerebbero mensilmente, a titolo di trattamento integrativo, 100 euro (1.200 : 12).

VERIFICHE IN SEDE DI CONGUAGLIO

In sede di conguaglio, il sostituto d’imposta deve verificare la spettanza del trattamento integrativo. Nell’ipotesi in cui venga rilevata la non spettanza della misura in precedenza riconosciuta, provvede al recupero del relativo importo. L’eventuale conguaglio definitivo andrà eseguito in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal sostituito.

Con specifico riferimento alle operazioni di conguaglio di fine anno, nell’ipotesi in cui l’importo del trattamento integrativo non spettante (e, dunque, da restituire) sia maggiore di 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Diversamente, l’importo di trattamento integrativo non spettante che emerge dalle operazioni di conguaglio di fine rapporto deve essere recuperato in unica soluzione, indipendentemente dal relativo ammontare
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Raffaele Evangelista

Raffaele Evangelista

Consulente del lavoro dal 2006


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