
Legge di Bilancio 2025 attraverso la modifica del comma 1, primo periodo dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001, ha disposto l’elevazione dell’indennità per congedo parentale
- dal 60% all’80% della retribuzione per l’ulteriore mese introdotto dalla Legge di Bilancio 2024,
- dal 30% all’80% della retribuzione per un ulteriore mese.
La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità obbligatorio o alternativo, rispettivamente, dopo il 31 dicembre 2023 e dopo il 31 dicembre 2024.
Si tratta dei periodi di congedo successivi al primo mese di congedo parentale da fruire, in alternativa tra i genitori, entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
Pertanto, i periodi complessivamente fruibili con un’indennità pari all’80% sono elevati da uno a tre mesi.
Si evidenzia che la modifica normativa recata dalla Legge di Bilancio 2025
- non aggiunge ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, ma dispone l’elevazione dell’indennità dal 60% all’80% della retribuzione per il mese di cui alla legge di Bilancio 2024 e prevede una nuova elevazione dal 30% all’80% per un ulteriore mese (rispetto alle elevazioni già previste dalla legge di Bilancio 2023 – cfr. Aggiornamenti AP n. 1/2023 e n. 180/2023 – e dalla Legge di Bilancio 2024 – cfr Aggiornamenti AP nn. 3/2024 e 159/2024) dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro;
L’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80%, pertanto, è prevista per un massimo di 3 mesi per ogni coppia genitoriale. L’elevazione è riconosciuta solo durante la fruizione dei tre mesi di congedo parentale attribuiti ad ogni genitore come non trasferibili.
- si applica anche in caso di adozione/affidamento nazionale/internazionale e di affidamento non preadottivo/collocamento provvisorio, a decorrere dall’ingresso in famiglia del minore ed entro i successivi 6 anni e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età;
- l’elevazione è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del minore (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età);
- interessa tutte le modalità di fruizione (intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria) del congedo parentale;
- i 3 mesi indennizzati all’80% possono essere fruiti in modalità ripartita tra i genitori o da uno soltanto, altresì nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Conseguentemente, ai sensi del nuovo art. 34 D.Lgs. n. 151/2001, entro i sopra evidenziati limiti massimi, il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” risulta indennizzabile come segue:
- un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di Bilancio 2023);
- un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Leggi di Bilancio 2024 e 2025);
- un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di Bilancio 2025);
- sei mesi sono indennizzati al 30% della retribuzione, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti 2 mesi indennizzati subordinatamente alle condizioni di reddito.
Le previsioni della Legge di Bilancio 2025
- si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 ed
- interessano esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità obbligatorio/alternativo successivamente
- al 31 dicembre 2023, per il diritto all’indennità maggiorata dal 60% all’80% per l’ulteriore mese di cui alla Legge di Bilancio 2024 (2° mese indennizzato all’80%);
- al 31 dicembre 2024, per il diritto all’indennità maggiorata dal 30% all’80% per l’ulteriore mese di cui alla Legge di Bilancio 2025 (3° mese indennizzato all’80%).

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