1. CONDIZIONE DI SPETTANZA DELL’ESONERO L’esonero in esame, essendo una misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice, non rientra tra gli aiuti di Stato, né tanto meno è soggetta all’autorizzazione della Commissione Europea. Non essendo considerato un incentivo all’assunzione, l’applicazione non è soggetta al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 D.Lgs. n. 150/2015 e non è neanche subordinato al possesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).misura e adempimenti
2. CARATTERISTICHE DELLA LAVORATRICE
L’esonero è destinato alle lavoratrici che nel periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026 siano madri di tre o più figli di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (17 anni e 364 giorni), con un rapporto di lavoro già instaurato o in corso di instaurazione, a tempo indeterminato. In via sperimentale, solo per il 2024, la caratteristica soggettiva della madre prevede la presenza di due figli di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (9 anni e 364 giorni), rimanendo, invece, invariata la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o eventualmente in corso di istaurazione. Il requisito si intende soddisfatto nel momento della nascita del terzo figlio (o successivo) per il periodo 2024 – 2026, mentre in via sperimentale per il solo 2024 al momento della nascita del secondo figlio. L’esonero è applicabile anche in situazione di figli in adozione o affidamento.
2.1 Caratteristiche del datore di lavoro Il rapporto il rapporto di lavoro oggetto di incentivo può essere stipulato con datori di lavoro:
• privati – anche non imprenditori;
• pubblici;
• esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
3. RAPPORTI DI LAVORO AGEVOLABILI
La lavoratrice per ottenere l’applicazione dell’incentivo deve avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia già instaurato che in via di instaurazione. Rientrano tra i rapporti oggetto di agevolazione anche il contratto part-time, pur sempre a tempo indeterminato, e il contratto di apprendistato, in virtù della sua equiparazione al contratto a tempo indeterminato con carattere formativo. Inoltre, si puo’ fruire dell’esonero anche nei rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (L. 142/2001), e nei contratti stipulati a scopo di somministrazione. Per meglio comprendere l’applicazione dell’esonero in relazione al momento di decorrenza si riportano alcuni esempi utili:
5. CARATTERISTICHE DELL’ESONERO
Come ribadito anche dalla circolare Inps n. 27/2024, la misura a favore delle lavoratrici madri di cui all’art. 1, commi 180 – 182, si sostanzia in un esonero del 100% dei contributi IVS a carico delle lavoratrici nel limite annuo di 3.000,00 € (riparametrato a mese con valore massimo pari a 250,00 €) e senza decurtazione dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Viene prevista anche la compatibilità con altri rapporti, nel senso che l’esonero in trattazione deve intendersi riferito a ciascun rapporto di lavoro, e può quindi essere riconosciuto da più datori di lavoro, al ricorrerne delle condizioni, in ipotesi di contratti contemporanei tra loro. Centrale è il tema della compatibilità con altri incentivi. In questo senso la circolare Inps n. 27/2024 prevede, in via generale, che l’esonero per le lavoratrici madri è compatibile con altri incentivi ed agevolazioni laddove riconosciuti nei confronti dei datori di lavoro.
Rispetto all’esonero IVS di cui all’art. 1 comma 15 della legge n. 213/2023, viene confermato il rapporto di alternatività già specificato dalla circolare Inps n. 11 del 16/01/2024, con prevalenza dell’esonero a favore delle lavoratrici madri in ipotesi di contestuale sussistenza dei requisiti di accesso ad entrambe le misure. Resta fermo l’accesso all’esonero IVS dal mese successivo a quello di uscita dalla misura di cui ai commi 180 – 182, così come l’ingresso in quest’ultima dal mese in cui dovessero concretizzarsi le condizioni di spettanza.
Esempio 1
Lavoratrice madre di 2 figli, il cui figlio minore compie 10 anni il 20/07/2024: possibilità di fruizione dell’esonero lavoratrici madri fino a tutto il periodo luglio 2024 e, al ricorrerne del diritto, accesso alla fruizione dell’esonero IVS di cui all’art. 1 comma 15 della legge di Bilancio a partire da agosto 2024.
Esempio 2
Lavoratrice madre di 1 figlio, che diventa madre del secondo figlio in data 23/09/2024: possibilità, al ricorrerne del diritto, di fruizione dell’esonero IVS fino a tutto il mese di agosto 2024, ed accesso all’esonero lavoratrici madri a partire dal mese di settembre 2024.
Esempio 3
Lavoratrice madre di 3 figli (di cui almeno uno minorenne), titolare alla data del 1°gennaio 2024 di un rapporto a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato dal 1° giugno 2024: possibilità, al ricorrerne del diritto, di fruizione dell’esonero IVS fino a tutto il mese di maggio 2024, ed accesso all’esonero lavoratrici madri a partire dal mese di giugno 2024. Per quanto concerne la durata dell’esonero, la misura generale di cui al comma 180 prevede un arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2026 con eventuale fuoriuscita anticipata dal mese successivo a quello di compimento del 18esimo anno di vita del figlio più piccolo.
Il comma 181 introduce una speciale estensione limitata all’anno 2024 (periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024) anche per le lavoratrici madri con due figli, ed annessa fuoriuscita anticipata al compimento del decimo anno di età del secondo figlio più piccolo


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