La revoca delle dimissioni è una procedura che avviene successivamente alle dimissioni, nel momento in cui il dipendente intende annullare di fatto le dimissioni già presentate. In linea generale per procedere alle dimissioni è preferibile presentare comunicazione ufficiale, tramite web. Tuttavia esiste la possibilità che il dipendente scelga di revocare le dimissioni, si tratta di una procedura ammessa, che deve avvenire in via ufficiale online. Per revocare le dimissioni infatti è necessario procedere per via telematica, confermando la revoca alla presentazione di dimissioni presentata in precedenza. La revoca delle dimissioni permette al lavoratore di rientrare a lavoro come se le dimissioni non fossero mai state presentate.
Le dimissioni devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche, a pena di inefficacia. La comunicazione delle dimissioni è inviata mediante form online, disponibile sul sito del ministero del Lavoro. Una volta inviato il modulo delle dimissioni, viene trasmesso al datore di lavoro e all’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
La revoca delle dimissioni è un diritto del lavoratore dipendente, che successivamente alla presentazione delle dimissioni, può avere un ripensamento e voler continuare il rapporto lavorativo interrotto. Tuttavia la revoca delle dimissioni va presentata entro 7 giorni dalle dimissioni stesse.
In ogni caso è possibile i che l’azienda abbia già cominciato a muoversi per cercare un sostituto al dipendente che si è dimesso, e superando i sette giorni non è più possibile recuperare il rapporto di lavoro così come era in precedenza.
La revoca delle dimissioni può essere effettuata online, al pari delle dimissioni, anche se è consigliato avvisare direttamente il datore di lavoro.
Per procedere con le dimissioni, è possibile utilizzare i servizi messi a disposizione da Cliclavoro.gov.it, che spiega anche come comunicare la revoca delle dimissioni tramite portale web.
Per rendere effettiva la revoca delle dimissioni è consigliato sia inviare la comunicazione telematicamente, sia contattare il datore di lavoro, entro i 7 giorni stabiliti dalla normativa.
Esistono speciali categorie di lavoratori che non devono presentare le dimissioni online:
- Dipendenti pubblici;
- Lavoratori domestici (esclusi i collaboratori domestici in somministrazione) e marittimi;
- Lavoratrici, nel periodo tra la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio e l’anno successivo alla celebrazione delle nozze, a pena di nullità;
- Lavoratrici, durante il periodo di gravidanza;
- Lavoratrici e i lavoratori, nei primi 3 anni di vita del bambino (o nei periodi equiparati in caso di adozione ed affidamento), a pena di inefficacia.
REVOCA DELLE DIMISSIONI: COME FUNZIONA
Come spiega Cliclavoro.gov.it:
“A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite una semplice procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.”
La procedura online può essere svolta dal dipendente o dal consulente del lavoro incaricato di seguire il lavoratore, accedendo alla propria area riservata e compilando telematicamente la richiesta. non è possibile presentare una nuova revoca delle dimissioni successivamente per lo stesso datore di lavoro:
“La revoca può essere inviata entro 7 giorni dall’invio della comunicazione. Decorso il termine di 7 giorni utile per la revoca, per lo stesso rapporto di lavoro sarà possibile inviare nuove dimissioni, non revocabili.”
PREAVVISO PER LE DIMISSIONI
Come detto le dimissioni devono essere effettuate con le modalità telematiche, tuttavia, restano ferme le regole generali in materia di preavviso. Le dimissioni che non rispettano il termine di preavviso stabilito dal contratto collettivo applicato, sono immediatamente efficaci, ma obbligano il lavoratore a risarcire al datore di lavoro l’equivalente del periodo di mancato preavviso, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa.
REVOCA DELLE DIMISSIONI: LE MOTIVAZIONI
Un lavoratore dipendente che decide di dimettersi, terminando così un rapporto di lavoro, potrebbe aver riflettuto su questa decisione per diversi motivi, che possono essere di natura personale o collegati alla tipologia di lavoro in sé. Successivamente, è possibile che il lavoratore si accorga entro pochi giorni di voler continuare a lavorare per lo stesso datore di lavoro.
Le motivazioni per le dimissioni possono essere di diversa natura: una decisione presa per via di un trasferimento, per via di un’assunzione in un’altra azienda, oppure per motivazioni strettamente personali, come quella di voler cambiare tipologia di lavoro o prendersi un periodo di pausa lungo dal lavoro. In tutti questi casi tuttavia, il lavoratore ha qualche giorno di tempo per revocare le dimissioni.
Nel caso in cui il lavoratore dipendente abbia dato le dimissioni secondo un periodo di preavviso, e la revoca delle dimissioni rientra in questo periodo di tempo, in cui effettivamente il lavoratore è ancora impiegato presso l’azienda, è possibile chiedere la revoca in modo piuttosto semplice. Questo perché il dipendente di fatto continuerebbe a coprire un posto di lavoro che già svolgeva, senza ulteriori squilibri nell’organizzazione.
In alternativa, può accadere invece che il lavoratore abbia dato dimissioni immediate, sia perché non è previsto preavviso sia perché ha scelto di lasciare il lavoro senza prima aver reso note le proprie intenzioni. In questi casi è più difficile garantire la continuità nel lavoro, quindi potrebbe accadere che il lavoratore venga nel frattempo sostituito.
Quando il datore di lavoro riceve la comunicazione delle dimissioni, entro 5 giorni deve comunicare il termine del rapporto del lavoro al Centro per l’Impiego. Il termine di un rapporto di lavoro implica infine tutta una serie di azioni che il datore deve effettuare, come il calcolo e il versamento del trattamento di fine rapporto, l’erogazione delle mensilità che riguardano tredicesima e quattordicesima, ecc.
Per questo motivo la revoca delle dimissioni deve arrivare tempestivamente da parte del lavoratore che intende annullare le proprie dimissioni, che dovrà poi revocare la comunicazione già inviata al Centro per l’Impiego. Successivamente ai 7 giorni, per il lavoratore non è possibile presentare una revoca alle dimissioni dal luogo di lavoro, se non per giusta motivazione, in casi particolari in cui si dimostra la sussistenza di un errore, oppure di incapacità di intendere e di volere, o di minacce ricevute che hanno portato il lavoratore a presentare le dimissioni. In tutti gli altri casi non è possibile presentare una revoca delle dimissioni oltre i 7 giorni stabiliti.


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